Chiarimenti riguardanti il servizio mensa o catering continuativo

In particolare, il Ministero ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 – disposizione relativa alla c.d. “area arancione” che prevede, da un lato, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e, dall’altro, la prosecuzione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale – deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
La nota precisa che, al fine di agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di tale attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:
➡ copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
➡️ elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.
!!!!!!Infine, è bene precisare che la nota esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto in tal caso la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.!!!!!
La circolare ministeriale cita i “lavoratori”, che è un termine più ampio rispetto ai “dipendenti”. Tra i “lavoratori” infatti possono essere ricompresi anche il titolare, i soci e i collaboratori dell’impresa. Rimangono invece esclusi dalla possibilità di stipulare il contratto (e, di riflesso, di poter usufruire del servizio) gli autonomi e le imprese individuali.
Ovviamente, nello svolgimento dell’attività di “mensa” vanno rispettate tutte le vigenti prescrizioni in tema di somministrazione di alimenti e bevande: dal rispetto delle distanze interpersonali minime di un metro, al numero massimo di quattro persone che possono sedere al medesimo tavolo, all’utilizzo continuativo della mascherina e messa a disposizione dei prodotti sanificanti.
!!!!Non essendo più vigente l’Ordinanza regionale che prescriveva ulteriori disposizioni, non è più necessario riservare sale o turni specifici alle singole aziende.!!!!

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