Chiarimenti in merito all’ordinanza n. 42 – attività di vendita di cibo per asporto.

Oggetto: ordinanza n. 42 – attività di vendita di cibo per asporto.

Con l’ordinanza n. 40 si è confermata la chiusura al pubblico dei supermercati per la
vendita di generi alimentari nei giorni festivi al fine di evitare la aggregazioni di
persone registrante soprattutto in tali giornate.
Con l’ordinanza n. 42, soprattutto allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori
che stanno riprendendo l’attività lavorativa un’offerta ulteriore ai fini della
consumazione di colazioni e pasti a fronte della perdurante chiusura di ristoranti e
bar con consumazione in loco, nel rispetto comunque delle esigenze tuttora
fondamentali di tutela della salute, in una situazione di oggettivo miglioramento dei
dati di diffusione del contagio pur rimanendo ferma la necessità di presidiare
rigorosamente le fonti di contagio, si è consentito l’asporto di cibo con conseguente
accesso ordinato e rispettoso di distanziamento e misure di protezione presso
l’esercizio commerciale, affiancando tale servizio a quello della consegna a domicilio
non più in grado di assicurare una idonea coperture dell’esigenze.
Proprio per consentire l’ordinato e controllato accesso all’esercizio e la limitazione
quanto più accentuata della permanenza sul posto, si è previsto che l’asporto deve
essere preceduto da prenotazione on line o telefonica, sistema particolarmente
agile e praticato già prima dell’emergenza, e deve avvenire con accesso di una sola
persona.
Vista la permanenza delle limitazioni nello spostamento delle persone disposte dal
DPCM, la suddetta possibilità deve intendersi limitata al territorio comunale, anche
considerata la sussistenza di una sufficiente offerta da parte degli esercizi
interessati.
Ne consegue che l’asporto è ammesso solo ove è possibile e concretamente
effettuata la prenotazione on line o telefonica, non essendosi ammesso il puro e
semplice e casuale accesso ai locali di esercizio dell’erogazione del cibo.
Ciò vale, evidentemente, per il cibo suscettibile di confezionamento e preparazione
mediante appositi supporti di consegna al cliente, e non per prodotti di fruizione
immediata e sul posto.
Si conferma, quindi, che l’asporto è possibile solo per i prodotti e per le consegne
precedute da ordinazioni on line e telefonica.

Ai fini dei controlli la prenotazione deve essere adeguatamente documentata
dall’esercente e/o dall’utente.
Quanto agli orari e giorni di apertura, l’ordinanza non fissa limitazioni per i giorni
festivi e quindi opera anche per la giornata festiva del 25 aprile e di domenica 26,
oltreché per le successive giornate festive fino alla durata di validità dell’ordinanza.
Si ribadisce che, come stabilito nell’ordinanza, è vietata la consumazione in loco e
anche nelle vicinanze, soprattutto se con creazione di aggregazioni, essendo pur
sempre valide le limitazioni, come detto, degli spostamenti.

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